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Lavoro Autonomo Occasionale – obbligo di comunicazione preventiva

In sede di conversione in Legge del c.d. “Decreto Fiscale” è stato introdotto l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali da parte del committente.

L’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere preventivamente comunicato mediante sms o posta elettronica all’ITL competente per territorio da parte del committente, al fine di svolgere l’attività di monitoraggio e di contrastarne le forme elusive.

In caso di violazione del predetto obbligo si applicherà una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500,00 e 2.500,00 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.

Preme così ricordare che il lavoratore autonomo occasionale, regolamentato dall’Artt. 2222 del Codice Civile, è colui che svolge un’opera o un servizio a favore di un committente, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, in via del tutto occasionale e dietro il pagamento di un corrispettivo.

Tale compenso, all’atto della corresponsione previa ricevuta rilasciata al committente, è assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20%. Inoltre, sotto il profilo previdenziale, con il superamento della soglia dei 5.000,00 euro annui lordi, in relazione ai soli compensi superiori a tale importo, scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e al versamento dei relativi contributi.

 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni in merito.