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Il Fisco che verrà…

Dichiarazione dei redditi, scadenza unica al 30 settembre.

il decreto adempimenti esaminato in prima lettura dal Consiglio dei ministri di ieri 23 ottobre riscrive il calendario fiscale in una logica di anticipo dei termini.Scadenza unica delle dichiarazioni al 30 settembre (con l’eccezione del 770 il cui termine resta al 31 ottobre e dell’Iva che resta ad aprile).Agosto e dicembre senza l’invio da parte del Fisco di avvisi bonari relativi ai controlli automatizzati delle dichiarazioni, dei controlli formali e delle lettere di compliance.Resta semestrale l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Sts), che saranno poi utilizzati per la dichiarazione precompilata.

La riscrittura del calendario è dominata dall’anticipo di due mesi della scadenza dei modelli Redditi e Irap: il nuovo termine viene, infatti, anticipato notevolmente dal 30 novembre al 30 settembre. Già dal prossimo anno, quindi, ci sarà una scadenza unica almeno per quanto riguarda la scadenza delle dichiarazioni dei redditi, visto che anche il termine del 730 è confermato al 30 settembre. Una partita che, secondo le intenzioni dell’Esecutivo e di quanti hanno contribuito in termini di proposta alla sua elaborazione, consente di anticipare il controllo delle dichiarazioni e di conseguenza di tagliare anche i tempi per l’erogazione dei rimborsi. Viene comunque anche fissata una “salvaguardia” per le società di capitali che viaggiano con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per cui il termine di presentazione scade dopo il 2 maggio 2024.

Proprio sul fronte dei dati attesi per la precompilata arriva un sospiro di sollievo sugli intermediari abilitati. Salta, infatti, l’ipotesi di mensilizzare gli invii al Sistema tessera sanitaria (Sts), che ogni anno tra l’altro era rinviato con un intervento in extremis con il Milleproroghe. Viene, infatti, fissata la cadenza semestrale dell’adempimento: le date precise dovranno essere fissate da un decreto dell’Economia, ma è verosimile ritenere che non dovrebbero allontanarsi molto da quelle ultimamente fissate al 31 gennaio (secondo semestre dell’anno precedente) e al 30 settembre (primo semestre dell’anno in corso).

Il calendario si libera, poi, degli invii delle Entrate durante i mesi di agosto e dicembre; facendo salvi i casi di «indifferibilità e urgenza», l’agenzia delle Entrate non procederà all’invio di avvisi bonari sia sui controlli automatizzati sia sui controlli formali delle dichiarazioni dei redditi che della dichiarazione Iva, ma anche alle comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Ma nel blocco di agosto e dicembre entrano anche le lettere di compliance. La ricaduta incide anche sui contribuenti e i professionisti che li assistono, che quindi non dovranno fornire risposte e chiarimenti all’amministrazione finanziaria nel mese più caldo dell’anno ed essenzialmente sotto le festività natalizie. Restano, invece, per ora gli alltri adempimenti e i versamenti in scadenza ad agosto, fermo restando il periodo di sospensione che copre dal 1° al 20 del mese.

Sul fronte dei versamenti (oltre alla chance di rateizzazione del secondo acconto introdotta dal decreto Anticipi per persone fisiche con partita Iva fino a 170mila euro di ricavi o compensi) arriva l’allungamento fino al 16 dicembre delle rate per acconto e saldo (a partire da quello per il periodo d’imposta 2023) delle imposte. Inoltre c’è un allineamento della scadenza per chi non ha e per chi la partiva Iva: enntrambe le categorie di soggetti – come indica anche la relazione illustrativa allo schema di Dlgs – potranno effettuare i versamenti dilazionati entro il giorno 16 di ciascun mese.

A partire dalle liquidazioni Iva relative al 2024, viene incrementa a 100 euro la soglia al di sotto della quale il soggetto passivo, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo. I versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile) o ai primi tre trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno se l’importo non supera i 100 euro.