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Le agevolazioni per il lavoro sportivo si applicano anche ai forfetari

I compensi da lavoro sportivo fino a 15.000 euro non sono imponibili.

Nella nuova disciplina del lavoro sportivo, entrata in vigore il 1° luglio 2023, l’articolo 25 del Dlgs. 36/2001 identifica come lavoratore sportivo “l’atleta, l’allenatore,l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico ed il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere ed indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo”.

Dal punto di vista contrattuale, l’attività di lavoratore sportivo puo’ essere oggetto di un rapporto di lavoro subordinato, oppure autonomo, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative ed indipendentemente dal tipo di rapporto instaurato.

I compensi percepiti dal lavoratore sportivo prestato nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000.

L’articolo 36 del Dlgs 36/2001 porta a ricomprendere tra i soggetti beneficiari non solo i lavoratori sportivi subordinati e parasubordinati, ma anche i lavoratori autonomi titolari di partita iva, siano essi in contabilità semplificata o nel regime forfettario di cui alla Legge 190/2014.

La tassazione dei compensi sportivi percepiti da contribuenti forfettari si rivela molto vantaggiosa, considerando che:

– i compensi fino a 15.000 euro annui non costituiscono base imponibile ai fini fiscali e, di conseguenza, non sono sottoposti a tassazione;

– i compensi eccedenti la citata soglia sono imponibili secondo le regole del regime forfettario, beneficiando quindi dell’abbattimento forfettario del coefficiente di redditività e della aliquota agevolata.

Si pensi, ad esempio, al caso del contribuente forfettario che percepisce compensi di lavoro sportivo pari a 35.000 euro. Escludendo i primi 15.000 euro, il reddito è determinato applicando sui 20.000 euro di compensi restanti il coefficiente di redditività del 78% e successivamente sul reddito di 15.600 euro, dedotti i contributi previdenziali versati, sarà calcolata l’imposta sostitutiva del 15% e del 5%.

Sussistendone i presupposti, inoltre, sono utilizzabili anche le misure agevolative ai fini contributivo previdenziali previste dall’art. 35 del DLgs. 36/2021 (es. l’esenzione per i compensi fino a 5.000 euro e il dimezzamento della base imponibile contributiva). L’esenzione da imposizione fino all’importo di 15.000 euro annui si applica solo ai redditi derivanti da compensi sportivi. Quindi, il contribuente forfetario che, accanto all’attività sportiva dilettantistica, svolga anche ulteriori attività professionali, o renda prestazioni non qualificabili nell’ambito del lavoro sportivo (es. verso privati), dovrà prestare attenzione nell’applicare la disciplina in commento, tenendo conto del fatto che l’esenzione non spetta su compensi estranei al lavoro sportivo come definito nel DLgs. 36/2021.

In altre parole, se il contribuente forfetario percepisce, ad esempio, 10.000 euro a titolo di compenso per lavoro sportivo dilettantistico e 25.000 euro ad altro titolo:

– i 10.000 euro relativi al compenso sportivo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali;

– i 25.000 euro relativi a compensi percepiti ad altro titolo vengono tassati con le regole del regime forfetario.

Atleti di età inferiore a 23 anni nel settore professionistico – Applicazione dell’esenzione

Il regime agevolativo viene inoltre esteso agli atleti di età inferiore a 23 anni, nell’ambito del settore professionistico. L’articolo 36 comma 6 del Dlgs36/2021 dispone, infatti, che le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di 15.000 euro.