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Decreto Crisi Ucraina – Credito d’imposta costo elettricità

Con il recente c.d. “Decreto Crisi Ucraina” il Legislatore ha introdotto una serie di agevolazioni finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica.

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore delle imprese non “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Come sopra accennato, possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:

  1. diverse da quelle “energivore” di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”);
  2. dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
  3. i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.

L’agevolazione in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;
  • non è soggetto ai limiti di:
    • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
    • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali. Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro).

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di due ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

In ogni caso, resta ferma l’applicazione dei controlli e degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

Le disposizioni attuative, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Lo Studio offre assistenza e supporto ai tutti coloro che intendano avere maggiori informazioni in merito.